Avvocato Domenico Esposito
 

NOTA DI VARIAZIONE IVA IN CASO DI FALLIMENTO DEL DEBITORE O INFRUTTUOSITA' DELLE PROCEDURE ESECUTIVE

 

Il creditore di una ditta dichiarata fallita ha diritto di emettere una nota di variazione in diminuzione delle somme dichiarate al fisco per l'IVA che non ha incassato dalla ditta fallita dopo essere stato amesso allo stato passivo del fallimento e dopo che il credito viene riconosciuto mediante la declaratoria di definitià dello stato passivo.

La legge 30/1997 dà facoltà di emettere la nota di variazione in diminuzione delle somme dichiarate al fisco in caso di «mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose».

Nella pendenza della procedura fallimentare, la cartella esattoriale eventualmente emessa può essere sospesa dall'agenzia delle entrate.

Secondo il Ministero delle Finanze «si deve attendere il momento rilevante che è rappresentato dalla definitiva esecutorietà del piano di riparto finale» (Circolare n.77/E del 17.4.2000).